Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni in situazione di difficoltà economica
A partire dall’anno 2008, per le persone di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
REQUISITI- aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno );
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge;
- possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (EURO 6.713,98 ANNUI).
La richiesta di esenzione deve essere formulata su appositi moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione per l’esenzione deve essere consegnata o spedita con raccomandata all’apposito ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio. Occorre allegare fotocopia del documento di identità.
Il Patronato ed il CAF ACLI forniscono gratuitamente l’assistenza e la consulenza per la dichiarazione di esonero.
Rivolgiti alla nostra sede più vicina dopo aver consultato l’elenco sedi.