Durata per licenziamento:
  • Nel limite massimo di 90 giorni
Indennizzo:
  • L'importo è pari a quello erogato per l'indennità di disoccupazione ordinaria, più il 20% della stessa indennità erogato dall'ente bilaterale. (in via transitoria per il biennio 2009-2010 detto importo sarà ulteriormente integrato dall'ente previdenziale fino al raggiungimento della quota erogata in caso di cassa integrazione e mobilità peri all'80% della retribuzione).
  • La domanda dovrà essere presentata entro 20 giorni dalla data di sospensione o entro 68 giorni dalla data del licenziamento.

L'indennità di disoccupazione è corrisposta in via sperimentale per il triennio 2009-2011 come stabilito dalla Legge 2/2009 Art. 19, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato presso aziende interessate da crisi occupazionale o aziendale.
Detta prestazione è subordinata all'intervento integrativo degli enti bilaterali.

L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AI FINI PENSIONISTICI
Viene attribuita contribuzione figurativa.

Requisiti:
  • Essere in possesso della qualifica di apprendista.
  • Aver maturato al momento della sospensione o del licenziamento almeno 3 mesi di servizio.
  • Che sia sottoscritto dall'apprendista licenziato una immediata dichiarazione di disponibilità al lavoro o ad un percorso formativo di riqualificazione professionale in caso di sospensione.
Durata per sospensione del contratto:
  • Nel limite massimo di 90 giorni nell'intero periodo di durata del contratto di apprendistato (godibile anche in forma frazionata e non continuativa).