La disciplina è regolamentata dal D.lgs 788/45
CASSA INTEGRAZIONEORDINARIA

Viene erogata quando la durata della crisi aziendale dipende da eventi non imputabili alla stessa.

Durata:
  • 3 mesi consecutivi (con proroghe trimestrali eccezionali fino a 12 mensilità )
  • 12 mesi non consecutivi in 2 anni
Indennizzo:
  • Pari all’80% della retribuzione spettante per le ore non lavorate.
  • Se la retribuzione eccede il massimale sarà ad esso ridotta, se risulta inferiore sarà ad esso innalzata.

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Viene erogata quando l’azienda subisce processi di riorganizzazione, ristrutturazione, riconversione o è soggetta a procedure di fallimento, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria.

Indennizzo:
  • Pari all’80% della retribuzione spettante per le ore non lavorate, vengono inoltre considerate al fine del computo della quota spettante la tredicesima, l’indennità di anzianità etc…
  • Se la retribuzione eccede il massimale sarà ad esso ridotta, se risulta inferiore sarà ad esso innalzata.
Durata:
  • Da 12 a 24 mesi a secondo del motivo della richiesta straordinaria

SCOPO

Integrare o sostituire lo sstipendio di quei lavoratori che, a causa di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, vengono a perdere la normale retribuzione.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE
  • Ordinaria (CIG)
  • Straordinaria (CIGS)

LAVORATORI INTERESSATI
  • Operai
  • Intermedi ed equiparati
  • Impiegati
  • Quadri
  • Soci di cooperative
  • Lavoratori con contratto di formazione lavoro

LAVORATORI ESCLUSI
  • Dirigenti
  • Lavoratori a domicilio
  • Apprendisti ( nota Min.n. 14085/2007)
  • Autisti dipendenti da privati titolari d’impresa

LA CASSA INTEGRAZIONE AI FINI PENSIONISTICI

Viene attribuito un valore pari alla retribuzione che si sarebbe percepita continuando a prestare attività lavorativa (compresi aumenti CCNL della propria qualifica).