La disciplina è regolamentata dalla Legge 223/91 artt. 4-9
L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ AI FINI PENSIONISTICI
IN CASO DI REIMPIEGO
Viene attribuito un valore pari alla retribuzione percepita al momento del licenziamento proiettato per tutto il periodo.
Durata:- Per i lavoratori con meno di 40 anni: 12MESI (24 MESI al sud).
- Per i lavoratori da 40 a 50 anni: 24 MESI (36 MESI al sud).
- Per i lavoratori oltre i 50 anni: 36 MESI (48 MESI al sud).
- Nei primi 12 mesi è pari al 100% della CIGS percepita nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
- Dal 13° al 36° mese è pari all'80% della CIGS.
IN CASO DI REIMPIEGO
In caso di reimpiego, il lavoratore dovrà comunicarlo tempestivamente all'Inps. In caso di reimpiego a tempo determinato l'indennità di mobilità verrà SOSPESA per tutta la durata del contratto e verrà accodata al periodo residuo.
In caso di reimpiego a tempo indeterminato l'indennità di mobilità verrà REVOCATA.
SCOPO
Agevolare la mobilità collettiva dei lavoratori occupati nelle imprese soggette a riorganizzazione o ristrutturazione organizzativa o in conseguenza di crisi aziendali.
LAVORATORI INTERESSATI
- Operai
- Impiegati
- Quadri
- Soci di cooperative
- Soci di cooperative agricole
- Lavoratori a domicilio di aziende interessate da mobilità (Cassazione sent. N. 106/2001)
LAVORATORI ESCLUSI
- Dirigenti
- Apprendisti (nota Min.n. 14085/2007)
- Autisti dipendenti da privati titolari d'impresa
- Lavoratori del trasporto marittimo e aereo
