La disciplina è regolamentata dalla Legge 223/91 artt. 4-9
L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ AI FINI PENSIONISTICI

Viene attribuito un valore pari alla retribuzione percepita al momento del licenziamento proiettato per tutto il periodo.

Durata:
  • Per i lavoratori con meno di 40 anni: 12MESI (24 MESI al sud).
  • Per i lavoratori da 40 a 50 anni: 24 MESI (36 MESI al sud).
  • Per i lavoratori oltre i 50 anni: 36 MESI (48 MESI al sud).
Indennizzo
  • Nei primi 12 mesi è pari al 100% della CIGS percepita nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
  • Dal 13° al 36° mese è pari all'80% della CIGS.

IN CASO DI REIMPIEGO

In caso di reimpiego, il lavoratore dovrà comunicarlo tempestivamente all'Inps. In caso di reimpiego a tempo determinato l'indennità di mobilità verrà SOSPESA per tutta la durata del contratto e verrà accodata al periodo residuo.
In caso di reimpiego a tempo indeterminato l'indennità di mobilità verrà REVOCATA.

SCOPO

Agevolare la mobilità collettiva dei lavoratori occupati nelle imprese soggette a riorganizzazione o ristrutturazione organizzativa o in conseguenza di crisi aziendali.

LAVORATORI INTERESSATI

  • Operai
  • Impiegati
  • Quadri
  • Soci di cooperative
  • Soci di cooperative agricole
  • Lavoratori a domicilio di aziende interessate da mobilità (Cassazione sent. N. 106/2001)

LAVORATORI ESCLUSI

  • Dirigenti
  • Apprendisti (nota Min.n. 14085/2007)
  • Autisti dipendenti da privati titolari d'impresa
  • Lavoratori del trasporto marittimo e aereo