La domanda va presentata nel 1° trimestre dell'anno successivo a quello da indennizzare, termine massimo 31/03.
La domanda va presentata all'Inps entro 68 giorni dal licenziamento, pena decadenza.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
  • ai lavoratori con età pari o superiore a 50 anni spetta il 60% della retribuzione per i primi sei mesi, il 50% per il settimo e ottavo mese e il 40% per i mesi successivi.
Decorrenza:
  • dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni.
  • dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
Durata:
  • 8 mesi per i lavoratori con
    età inferiore ai 50 anni.
  • 12 mesi per i lavoratori
    con età pari o superiore a
    50 anni.
Indennizzo:
  • ai lavoratori con età inferiore a 50 anni spetta il 60% della retribuzione per i primi sei mesi e il 50% per il settimo mese e ottavo mese.
Requisiti:
  • 2 anni di anzianità assicurativa (il biennio è determinato prendendo a riferimento il primo giorno successivo alla data di licenziamento e il corrispondente giorno di 2 anni prima)
  • 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
  • Iscrizione nelle liste di collocamento
Indennizzo:
  • Per i primi 120 giorni, l'indennità giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera (la percentuale sale al 40% per i periodi successivi), nei limiti di un importo massimo mensile.
Durata:
  • Aver svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni di calendario nell'anno precedente (comprese festività, malattia, maternità etc...)
Requisiti:
  • 2 anni di anzianità assicurativa e poter far valere almeno 1 contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda (il biennio si calcola a ritroso a partire dal 31 dicembre dell'anno per il quale viene richiesta la prestazione).
SCOPO

Corrispondere all'assicurato che versi in stato di disoccupazione involontaria, per mancanza di lavoro, un'indennità giornaliera per un determinato periodo di tempo.

PRINCIPALI TIPOLOGIE D'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
  • Ordinaria
  • Requisiti ridotti
  • Agricola

L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AI FINI PENSIONISTICI

Viene attribuita contribuzione figurativa con un valore pari alle retribuzioni percepite nell'anno solare in cui si collocano i periodi.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA
La disciplina è regolamentata dal Rdl 2214/19- Rdl 2270/24 e Rdl 636/39.